Il condominio 2019 – Norme civilistiche e fiscali – GeoLogika.it

Raccoglieremo in questo dossier approfondimenti dedicati al Condominio. Ci occuperemo della normativa civilistica ma anche degli aspetti fiscali che in questi ultimi tempi sono diventati abbastanza pressanti.

Oltre ai rapporti tra i condomini, gli amministratori dei condomini negli ultimi anni devono gestire anche una complessa normativa fiscale che li vede in prima persona responsabili. Ma anche i piccoli condomini senza amministratore non sono esenti da obblighi.

Tra comunicazioni, adempimenti, agevolazioni e scadenze in questo dossier tratteremo oltre che gli aspetti civilistici anche gli obblighi fiscali del condominio al 2017.

Condomini con amministratore

Entro il 7 marzo 2017 gli amministratori di condominio hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condomini nel corso del 2016. La data prevista per la scadenza era il 28 febbraio 2017, ma il 21 febbraio, a ridosso della scadenza, è stata concessa una minimi proroga al 7 marzo.

Vedi il software per l’invio delle spese di ristrutturazione e risparmio energetico
Lo scopo è permettere all’Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni precompilate 2017. Il nuovo adempimento è regolato dal decreto del MEF del 1° dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.12.2016.

Alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione sono stati forniti nel corso di Telefisco 2017.

Inoltre, la Legge di Stabilità 2017 (art. 1, comma 36 L. 232/2016) ha previsto che il condominio in qualità di sostituto d’imposta sia tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro.

Nei casi in cui non sia raggiunto l’importo minimo, il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

Per quanto riguarda i condomini senza amministratori (cd. condomini minimi) con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema, e sui procedimenti da seguire per usufruire delle agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni delle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico effettuato sulle parti comuni del condominio minimo, è stato chiarito che:

  • Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati;
  • Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati.

Il condominio 2019 – Norme civilistiche e fiscali